Non basta creare un oggetto bello. Bisogna saper dimostrare che sia il risultato di scelte creative originali. È questa, in sintesi, la lezione pratica che le imprese operanti in settori design-oriented devono trarre dalla sentenza del 4 dicembre 2025 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause riunite Mio/konektra. Una pronuncia che ridefinisce i presupposti della tutela d’autore del design industriale e che, per le imprese italiane, impone un ripensamento delle strategie di protezione.
La doppia tutela nell’ordinamento italiano: un terreno già accidentato
Per comprendere la portata di questa evoluzione, bisogna partire dal quadro normativo di riferimento. Il rapporto tra protezione del design e diritto d’autore è da sempre un terreno spinoso. I due istituti seguono logiche diverse: il primo riguarda l’aspetto di un prodotto o di una sua parte ed è soggetta a requisiti quali la novità e il carattere individuale. Il diritto d’autore, invece, tutela opere originali in quanto creazioni intellettuali di chi le ha create, con una durata di protezione significativamente più lunga.
L’ordinamento italiano ammette il cumulo delle due tutele: l’articolo 2, n. 10 della Legge sul diritto d’autore le riconosce alle opere del design industriale che posseggano carattere creativo e valore artistico. La creatività sussiste laddove l’opera rappresenti l’espressione dell’impronta personale dell’autore, mentre il valore artistico è inteso come un particolare merito estetico o culturale, capace di rendere l’opera apprezzabile dal pubblico come espressione artistica personale e originale. Nel tempo, il riconoscimento esplicito e unanime da parte della critica, delle istituzioni culturali e dei musei è diventato un indicatore rilevante ai fini della tutelabilità.
Nelle controversie trattate dallo Studio, questo orientamento ha imposto di documentare in modo articolato la notorietà dei designer e il riconoscimento di cui godono le opere negli ambienti culturali e sociali: perizie di accademici e professionisti di primo piano, riferimenti in pubblicazioni e monografie di settore, esposizioni museali, associazione a contesti ad alto profilo. Elementi tutti tesi a dimostrare che i prodotti potessero essere considerati tra le più alte espressioni della cultura del design italiano.
Il difficile dialogo con la Corte di Giustizia
Questo approccio si è trovato in crescente contrasto con l’evoluzione della giurisprudenza europea. Con le sentenze Cofemel e Brompton Bicycle, la Corte di Giustizia aveva già stabilito che l’originalità fosse l’unica condizione sostanziale per qualificare un oggetto come opera tutelabile dal diritto d’autore, senza richiedere requisiti estetici o qualitativi aggiuntivi. La giurisprudenza italiana aveva tuttavia continuato ad adottare un orientamento più prudente, ribadendo la necessità di un valore artistico oggettivamente riconoscibile. Un dialogo tra sistemi che non aveva ancora trovato una sintesi definitiva.
La sentenza Mio/konektra ha accentuato questa tensione. La Corte ha ribadito che l’originalità sia l’unica condizione sostanziale per la tutela autorale e ha respinto espressamente l’idea che l’arte applicata debba soddisfare requisiti più rigorosi o ulteriori, di natura qualitativa o estetica, rispetto al criterio generale. Il test determinante rimane uno solo: se l’opera costituisca o meno la creazione intellettuale propria dell’autore. Non solo. La sentenza ha chiarito che i giudici siano tenuti a concentrarsi sull’aspetto dell’oggetto in cui si esprimono le scelte libere e creative dell’autore, piuttosto che sulle intenzioni del designer o sulla narrazione del processo creativo. Fattori esterni quali successo commerciale, riconoscimento professionale, esposizione museale, possono eventualmente rappresentare elementi di prova, ma non sono né necessari né determinanti ai fini dell’accertamento dell’originalità.
Le ricadute pratiche per le imprese
Il quadro delineato dalla sentenza pone le imprese italiane in una posizione particolarmente delicata. Sebbene lo standard europeo sia formalmente imperniato sull’originalità come unico requisito sostanziale, la persistenza nell’ordinamento italiano del criterio del “valore artistico” continuerà verosimilmente a orientare le strategie di contenzioso e le valutazioni del rischio. Un intervento legislativo potrebbe in ultima analisi risultare necessario per allineare l’articolo 2, n. 10, della Legge sul diritto d’autore alla nozione di “opera” precisata dalla Corte di Giustizia. L’esperienza successiva a Cofemel e Brompton Bicycle insegna tuttavia che i soli interventi formali potrebbero non bastare: i giudici nazionali potrebbero continuare, almeno nel breve-medio periodo, a interpretare il requisito dell’originalità attraverso gli indicatori tradizionalmente associati al “valore artistico”: riconoscimento pubblico, consenso della critica, accreditamento culturale.
Per le imprese l’assetto delineato dalla sentenza suggerisce un approccio strategico su due livelli. Da un lato è necessario continuare a investire nel riconoscimento culturale dei propri prodotti attraverso esposizioni, pubblicazioni, posizionamento premium. Dall’altro strutturare e conservare la documentazione del processo creativo, bozzetti, varianti, note di progetto.
La sentenza Mio/konektra, in sintesi, non cambia il modo in cui si progetta. Cambia il modo in cui ci si prepara a difendere ciò che si è progettato.