Sotto i cieli della concorrenza

Ryanair e l’abuso da 255 milioni di euro
di:
Micol Rossi

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C’è un momento in cui la strategia commerciale diventa condotta anticoncorrenziale. Nel caso di Ryanair, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stabilito che quel momento è durato due anni – dall’aprile 2023 all’aprile 2025 – e vale 255 milioni di euro. Il provvedimento adottato il 19 dicembre 2025 al termine del procedimento A568, rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni nel settore della distribuzione online dei servizi di trasporto aereo. L’Autorità ha accertato che le condotte poste in essere da Ryanair DAC e Ryanair Holdings plc hanno integrato un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 3 della legge n. 287/1990, irrogando una sanzione complessiva superiore a 255 milioni di euro.
Al centro del procedimento, una serie di comportamenti sistematici adottati dal vettore irlandese per ostacolare l’operatività delle agenzie di viaggio, sia fisiche sia online, nella vendita e combinazione dei voli Ryanair con altri servizi turistici. L’obiettivo, secondo l’Autorità, era chiaro: concentrare le vendite esclusivamente sui canali diretti della compagnia, comprimendo il ruolo degli intermediari e restringendo la concorrenza nei mercati a valle.

La guerra silenziosa contro le OTA

Le Online Travel Agency (OTA) hanno svolto un ruolo centrale nel procedimento istruttorio. In qualità di soggetti direttamente interessati dalle condotte contestate, hanno partecipato attivamente, fornendo informazioni e contributi tecnici utili a chiarire il funzionamento del mercato, evidenziando in particolare come l’accesso ai contenuti dei voli dei vettori costituisca un elemento essenziale per la capacità delle agenzie di offrire servizi di viaggio completi e competitivi. Le piattaforme OTA, infatti, non si limitano a fare da tramite tra vettore e passeggero, ma consentono ai consumatori di confrontare opzioni di volo, combinare tratte di vettori diversi e integrare in un’unica soluzione servizi accessori come hotel, assicurazioni e noleggio auto. Eliminare questo strato significa impoverire il mercato, non soltanto penalizzare i concorrenti.

Quando ostacolare diventa abuso

L’Autorità lo ha riconosciuto esplicitamente: fino al 2023, la vendita di voli Ryanair tramite OTA era significativa e contribuiva a un mercato dinamico e competitivo, con benefici diretti per i consumatori in termini di varietà e convenienza economica. Le pratiche attivate in epoca successiva, ostacoli tecnici alle prenotazioni, procedure di verifica aggiuntive, misure poste in atto per rendere più complessa l’attività degli intermediari, hanno progressivamente limitato la possibilità per gli intermediari di offrire servizi integrati, andando a erodere l’equilibrio concorrenziale raggiunto. Un’erosione tanto più grave considerando il peso specifico del vettore: quote di mercato molto elevate nei voli domestici e nei collegamenti europei da e per l’Italia, con una presenza capillare in quasi tutti gli aeroporti nazionali. Quando un operatore di quella dimensione decide di chiudere i canali distributivi, non attua semplicemente una tattica difensiva, ma altera la struttura stessa della concorrenza.

In questo contesto, la possibilità per le OTA di accedere e distribuire i voli Ryanair è una condizione strutturale per il corretto funzionamento della concorrenza nei mercati a valle della prenotazione e vendita dei servizi turistici. L’Autorità ha infatti sottolineato che impedire o limitare tale accesso rischia di ridurre la contendibilità del mercato e di compromettere la capacità degli intermediari di offrire servizi innovativi e integrati, con ricadute dirette sui consumatori finali.

Non intermediari, ma infrastrutture

Il procedimento istruttorio ha consentito di mettere in luce proprio questi aspetti strutturali del mercato digitale dei viaggi. Le piattaforme OTA non svolgono un ruolo di mera intermediazione: sono infrastrutture competitive che garantiscono trasparenza dei prezzi, comparazione tra offerte e accesso a soluzioni di viaggio personalizzate. Limitarne l’operatività non indebolisce solo gli intermediari, ma impoverisce il mercato nel suo complesso.

La decisione dell’AGCM va letta, in questo senso, oltre il singolo caso. Essa riafferma un principio che il diritto antitrust conosce bene ma che i mercati digitali tendono a mettere alla prova: anche gli operatori verticalmente integrati sono tenuti a rispettare le regole della concorrenza quando le loro strategie incidono sull’accesso ai mercati a valle. Pratiche che ostacolano l’operatività degli intermediari possono produrre effetti escludenti e frenare l’innovazione nel settore digitale.

Il confine è già stato tracciato

Per le OTA, la decisione rappresenta un riconoscimento del ruolo svolto dalle piattaforme digitali nel promuovere un mercato dei viaggi più competitivo e orientato al consumatore. Consentire agli intermediari di combinare voli di diversi vettori e servizi turistici accessori significa infatti ampliare le possibilità di scelta per gli utenti e favorire la nascita di nuove soluzioni di viaggio integrate.

Non solo: il provvedimento offre indicazioni operative per vettori, OTA, aggregatori. La struttura dell’accesso ai contenuti, le condizioni tecniche imposte agli intermediari, le modalità di distribuzione multicanale: sono oggi terreni di potenziale rischio antitrust che richiedono monitoraggio costante e valutazione legale preventiva. Il caso Ryanair dimostra che aspettare l’intervento dell’Autorità per comprendere dove si trova il confine può costare molto, in termini di sanzioni, di reputazione e di posizionamento competitivo.

Nota: Il caso Ryanair ha avuto molta risonanza mediatica.
Per approfondire di seguito alcuni articoli usciti:

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