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Svolta sui crediti di R&S: il Consiglio di Stato blocca le contestazioni del Fisco basate su criteri arrivati troppo tardi. Ma c'è un nodo da risolvere
di:
Claudio Giordano

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tax agenda - Agenzia Entrate

Da anni le imprese si scontrano con l’Agenzia delle Entrate sui crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, contestati perché connessi a progetti ritenuti non sufficientemente innovativi. Il metro usato per giudicarli, il Manuale di Frascati dell’OCSE, è stato però recepito nell’ordinamento fiscale solo nel 2020, ben dopo l’effettuazione di molti di quegli investimenti. È come multare un automobilista per aver superato un limite di velocità che, quando ha guidato, non esisteva ancora. Su questo aspetto, largamente dibattuto nelle Corti di Giustizia Tributarie, è ora intervenuto il Consiglio di Stato: con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026 la Sesta Sezione ha confermato il TAR Lazio e messo un punto fermo, chiarendo che quei criteri non possono valere per le attività svolte prima del loro recepimento formale nell’ordinamento fiscale, avvenuto nel 2020. Una decisione che scardina l’impianto di gran parte degli accertamenti e pesa su tutto il contenzioso ancora aperto, permettendo alle imprese di far valere questo principio negli accertamenti in corso e nei ricorsi già avviati. Resta tuttavia da risolvere un paradosso: le istruzioni per i professionisti che certificano oggi la ricerca del passato non sono ancora state aggiornate, lasciando aperto il rischio di nuove contestazioni.

Innovare per sé o per tutti?

Il cuore della vicenda risiede in una domanda apparentemente semplice: la ricerca di un’impresa deve essere “nuova” rispetto a cosa? Fino al 2019 bastava che un prodotto o un processo fosse innovativo per l’azienda che lo sviluppava, anche se soluzioni simili esistevano già altrove. Un criterio flessibile, pensato per non scoraggiare le imprese più piccole, spesso impegnate a innovare “per sé” più che per l’intero mercato. Successivamente la linea si è irrigidita: con l’introduzione ex lege nel nostro ordinamento degli standard OCSE del Manuale di Frascati quali criteri guida si è preteso che l’attività facesse avanzare lo stato dell’arte dell’intero settore, non solo dell’impresa che la conduce. Due filosofie opposte, applicate però dal Fisco anche retroattivamente nei confronti di contribuenti che non potevano conoscere quali sarebbero stati i criteri di valutazione dell’Agenzia delle Entrate.

Quando l’incentivo diventa un’accusa

Le conseguenze sono state pesanti: crediti qualificati come inesistenti, recupero integrale delle somme, sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili per crediti “non spettanti” e, in diversi casi, denunce penali conseguenti al facile superamento delle soglie previste dalla legge per aziende che avevano agito in buona fede. Un quadro di profonda incertezza che ha spinto lo Stato ad aprire una procedura di riversamento spontaneo del credito fruito (una sorta di sanatoria), ammettendo implicitamente la confusione normativa della materia.

Ogni investimento ha il suo tempo

Il principio riaffermato dal Consiglio di Stato è lineare: un’impresa va giudicata in base alle regole vigenti al momento dell’investimento. Una posizione condivisa da molta giurisprudenza tributaria e dallo stesso Ministero dell’Economia, che ha chiarito come, in assenza di frodi, l’eventuale fruizione indebita vada qualificata semplicemente come credito “non spettante” e non “inesistente”. Una distinzione decisiva che riduce drasticamente il profilo sanzionatorio e penale.

Le linee guida da riscrivere

La decisione del Consiglio di Stato non chiude del tutto la partita. Le imprese hanno oggi la possibilità di richiedere una certificazione tecnica delle attività svolte in passato per qualificarle quali attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, tutelandosi così da futuri eventuali accertamenti: l’Amministrazione Finanziaria è infatti vincolata a questa certificazione per la natura tecnica e la qualificazione dei progetti di ricerca e sviluppo posti in essere, e può contestarla solo se le attività svolte risultano nei fatti diverse da quelle certificate. In teoria, il certificatore dovrebbe valutare i progetti fino al 2019 con i criteri più morbidi dell’epoca e applicare lo standard OCSE solo dal 2020 in poi. Tuttavia, le linee guida ministeriali rivolte ai certificatori non sono state ancora adeguate e continuano a richiedere il requisito più severo anche per gli anni pregressi. Si crea così un paradosso: uno strumento nato per dare certezza rischia di generare nuovi contenziosi.

Adeguare le istruzioni amministrative alla pronuncia del Consiglio di Stato rappresenta oggi il passaggio chiave per superare una stagione di incertezza. Restituire coerenza a questi criteri è la condizione fondamentale affinché le imprese possano investire in ricerca contando su regole stabili. I risvolti pratici di queste evoluzioni non sono gli stessi per tutti i contribuenti: tutto dipende dalla situazione soggettiva, e solo un’attenta analisi caso per caso può indicare la strada da seguire.

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