La valorizzazione dei risultati prodotti dalla ricerca scientifica biomedica e il loro trasferimento alla pratica clinica costituisce un’attività complessa ed altamente specialistica. Semplificando, può essere suddivisa in tre momenti chiave: la creazione di innovazione, normalmente identificata con la ricerca cosiddetta “di base”, la protezione e lo sviluppo delle conoscenze acquisite, e il trasferimento al mercato o commercializzazione delle stesse, per una loro applicazione clinica su larga scala.
È opinione diffusa che l’Italia, pur forte nella prima fase, sconti un deficit significativo nelle altre due a causa di norme frammentarie, poche competenze specialistiche e incentivi insufficienti. Un divario in cui gli strumenti di partenariato pubblico-privato possono fare la differenza.
Le novità legislative
In risposta a queste criticità sono intervenute recenti iniziative legislative, che si muovono nella direzione già indicata dalle norme comunitarie. Il programma Horizon Europe destina circa 793 milioni di euro, per il biennio 2026-2027, al settore delle life sciences. La maggior parte delle azioni finanziate punta a creare ecosistemi di innovazione integrati in cui università, imprese e centri di ricerca possano collaborare su progetti comuni.
Anche l’Italia è intervenuta, con l’adozione, nell’ambito della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, di un Atto di indirizzo strategico triennale in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico finalizzato a rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e il mercato mediante una serie di misure di intervento.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno approvato l’Atto a giugno 2026, con validità 2026-2028. Le misure principali sono quattro: l’identificazione di alcuni settori prioritari, tra cui Biotecnologie e Ingegneria Genetica; un Elenco nazionale dei soggetti che si occupano di trasferimento tecnologico; programmi Proof of Concept, cioè percorsi che aiutano a testare se un’idea di ricerca può diventare un prodotto o un servizio commerciabile; tavoli tecnologici permanenti tra pubblico e privato per capire i bisogni dell’industria e proporre soluzioni.
Il programma è finanziato sino ad un importo di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per il trasferimento tecnologico, accreditato alla Fondazione ENEA Tech e Biomedical, rinominata per l’occasione Fondazione Tech e Biomedical.
In parallelo, si stanno semplificando anche i contratti pubblici di ricerca, con l’introduzione di modelli standard per gestire licenze e co-ownership delle invenzioni tra chi finanzia e chi ricerca, in attuazione di quanto previsto nelle Linee guida congiunte sulla gestione della proprietà intellettuale nella ricerca collaborativa e commissionata, approvate con D.I. del 26 settembre 2023.
I partenariati pubblico privato (PPP)
L’Atto lascia ampio spazio ai partenariati pubblico-privato (PPP). Alcuni sono lascito degli investimenti del PNRR (come gli Ecosistemi dell’Innovazione, i Partenariati Estesi o i Centri Nazionali), altri sono preesistenti (ad esempio, gli IRCCS – Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, o le Fondazioni attive nei settori tecnologici).
Il PPP è uno strumento che si presta particolarmente a governare operazioni di trasferimento tecnologico. Nato in ambito europeo per regolare la collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione di infrastrutture o nella gestione di servizi, ha assunto via via connotati sempre più ampi, sino ad identificare molteplici e anche atipiche forme di collaborazione contrattuale o istituzionale tra soggetti pubblici e privati.
Costante dei PPP è la modifica della tipologia della relazione tra il soggetto pubblico e quello privato, spostandone il baricentro: l’operatore privato non è più (o comunque non è più soltanto) una controparte contrattuale, ma diventa, appunto, un partner, ovvero un soggetto che “partecipa” al perseguimento di determinati obiettivi condivisi.
Anche il nuovo Piano Nazionale della Ricerca sanitaria 2026-2028, ancora in fase di approvazione, punta sui PPP per rafforzare la collaborazione tra enti di ricerca, università, sistema produttivo e istituzioni pubbliche, al fine di favorire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e terapeutiche innovative.
Cosa serve perché funzioni
La direzione presa sembra quella giusta, ma il buon esito dipenderà da alcuni fattori chiave: risorse finanziarie sufficienti, competenze adeguate e organizzazioni capaci di rispondere in tempi rapidi. A questi temi noti, se ne aggiunge uno più specifico: servono regole in grado di facilitare l’avvio dei PPP e allineare gli obiettivi, spesso diversi in partenza, tra pubblico e privato. In altre parole, il PPP si è evoluto al punto da diventare un vero e proprio modello gestionale: serve ora lo stesso coraggio, sul piano normativo, per costruire regole altrettanto innovative.
Limitiamoci, per ragioni di spazio, ad alcuni spunti di riflessione. Primo: le modalità di selezione del partner privato dovrebbero essere diversamente disciplinate in base allo stadio di sviluppo del progetto in cui si avvia la collaborazione; più anticipata è tale fase, meno stringente dovrebbe essere l’applicazione del principio dell’evidenza pubblica. Secondo punto: nelle istituzioni di ricerca, gli uffici dedicati al trasferimento tecnologico dovrebbero poter accedere con maggiore flessibilità a servizi specialistici e professionali, in grado di integrare le risorse interne con profili che, per forza di cose, spesso non sono presenti. Terzo: per i partenariati istituzionali e in particolare quelli che portano alla creazione di società di capitali (comprese spin-off e start-up), servirebbero regole più flessibili sia per facilitare la partecipazione degli inventori, sia per valorizzare pienamente i contributi in kind (brevetti o conoscenze, invece del solo capitale in denaro). Quarto: occorrerebbe creare e, nei settori in cui già esistono, potenziare, reti settoriali e dove possibile interdisciplinari tra enti e operatori economici e collegarle ai tavoli tecnologici permanenti previsti dall’Atto di indirizzo, facendone uno strumento non solo consultivo, ma di effettivo riferimento per le scelte strategiche degli stakeholders. Infine, implementare il ricorso a strumenti di valutazione dell’impatto, sia rispetto alla brevettazione, sia alle iniziative di trasferimento tecnologico.